Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 27 mag 1980
Dopo l'art. 196, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in diabetologia e malattie del ricambio e della scuola di specializzazione in geriatria e gerontologia: Scuola di specializzazione in diabetologia e malattie del ricambio Art. 197. - Viene istituita nella facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo la scuola di specializzazione in diabetologia e malattie del ricambio con sede presso il reparto di patologia medica I. Il corso di studi ha la durata di tre anni. La durata complessiva del corso di studi non è suscettibile di abbreviazione. La frequenza alla scuola è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza non possono essere ammessi a sostenere le singole prove di esame. Alla scuola vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia, ai quali dopo aver superato l'esame finale, è rilasciato il diploma di specialista in diabetologia e malattie del ricambio. Il numero complessivo degli iscritti è di quattro per ogni anno di corso. L'ammissione al corso di specializzazione avviene per titoli ed esami. Art. 198. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: anatomia e citomorfologia funzionale; elementi di genetica del diabete e delle malattie del ricambio; metodi di analisi chimica e quantitativa; patologia molecolare; fisiopatologia clinica del diabete e delle malattie del ricambio; elementi di biometria e statistica (complementare). 2° Anno: patologia sperimentale metabolica; semeiotica fisica e funzionale del diabete e delle malattie del ricambio; clinica del diabete e delle malattie del ricambio (I); medicina sociale e preventiva del diabete e delle malattie del ricambio; neuropatologia del diabete e delle malattie del ricambio (complementare); fisiopatologia e clinica ostetrica ginecologica del diabete e delle malattie del ricambio (complementare). 3° Anno: clinica del diabete e delle malattie del ricambio (II); farmacologia e terapia medica del diabete e delle malattie del ricambio; dietologia del diabete e delle malattie del ricambio; elementi di psicologia nel diabete e nelle malattie del ricambio (complementare); oftalmologia del diabete e nelle malattie del ricambio (complementare). Art. 199. - La direzione della scuola è affidata ad un professore di ruolo o fuori ruolo o, in carenza, ad un professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in diabetologia e malattie del ricambio devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione. Scuola di specializzazione in geriatria e gerontologia Art. 200. - La scuola di specializzazione in geriatria e gerontologia ha sede presso il reparto di geriatria e gerontologia e conferisce il diploma di specialista in geriatria e gerontologia. La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione. Il numero massimo degli allievi è di otto per anno di corso e complessivamente di trentadue iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: farmacologia (annuale); principi e tecniche della riabilitazione della patologia dell'apparato locomotore (annuale); anatomia e istologia patologica (biennale I); biologia della senescenza (biennale I); fisiopatologia (biennale I); geriatria sociale (biennale I); semeiotica (biennale I); principi e tecniche di materie specialistiche in geriatria (triennale I). 2° Anno: principi e tecniche della riabilitazione cardiovascolare e respiratoria (annuale); anatomia e istologia patologica (biennale II); biologia della senescenza (biennale II); fisiopatologia (biennale II); geriatria sociale (biennale II); semeiotica (biennale II); radiologia e radioterapia (biennale I); principi e tecniche di materie specialistiche in geriatria (triennale II). 3° Anno: neurologia (annuale); principi e tecniche della riabilitazione neurologica (annuale); psicologia (annuale); radiologia e radioterapia (biennale II); principi e tecniche di materie specialistiche in geriatria (triennale III); clinica geriatrica (biennale I); terapia medica (biennale I); pratica geriatrica extraospedaliera (biennale I). 4° Anno: chirurgia geriatrica (annuale); formazione degli operatori geriatrici (annuale); principi e tecniche della riabilitazione nel campo delle funzioni cerebrali superiori (annuale); principi e tecniche di riattivazione, terapia occupazionale; geragogia (annuale); psicogeriatria (annuale); clinica geriatrica (biennale II); terapia medica (biennale II); pratica geriatrica extraospedaliera (biennale II). La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame. Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in geriatria e gerontologia devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 gennaio 1980 PERTINI VALITUTTI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1980 Registro n. 38 Istruzione, foglio n. 28
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-01-14;156#art-2