Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 13 set 1981
Nell'art. 79 l'insegnamento di matematiche superiori per l'indirizzo generale è sostituito da quello di algebra superiore; gli insegnamenti complementari di applicazione della matematica all'economia, astrofisica, cibernetica e teoria dell'informazione, chimica generale ed inorganica con elementi di organica, geodesia, complementi di fisica generale, istituzioni di fisica teorica, spettroscopia, teoria quantistica delle misure sono soppressi; sono istituiti i seguenti insegnamenti complementari: algebra commutativa, algebra omologica, analisi funzionale, teoria delle equazioni differenziali, topologia algebrica, topologia differenziale, didattica della matematica, magneto fluido dinamica, matematiche complementari 11, teoria dei controlli automatici, complementi di analisi numerica; l'ultimo comma è sostituito dal seguente: l'esame di laurea potrà essere preceduto da un esame di cultura generale, da sostenersi dopo l'iscrizione al quarto anno. L'ammissione all'esame di cultura generale è subordinato al superamento degli esami relativi agli insegnamenti fondamentali.
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