Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 13 set 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 183, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, n. 1540, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Trieste e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: . All'art. 77 dello statuto dell'Università di Trieste, all'elenco degli insegnamenti complementari per l'indirizzo organico-biologico sono aggiunti i seguenti: biopolimeri; cristallo-chimica; spettroscopia a radiofrequenza; chimica dei coloranti; chimica fisica organica; chimica delle sostanze organiche naturali; chimica dei composti eterociclici. L'insegnamento di complementi di matematica è soppresso. All'elenco degli insegnamenti complementari per l'indirizzo inorganico chimico-fisico sono aggiunti i seguenti: chimica dei composti organometallici; chimica dei composti di coordinazione; chimica inorganica superiore; termodinamica statistica; cristallo-chimica; spettroscopia a radiofrequenza; L'insegnamento di astrofisica è soppresso.
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