Art. 4
Capo I

Art. 4

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In vigore dal 5 apr 1980
Nelle more dell'emanazione di tutte le prescrizioni tecniche previste dalla scheda di omologazione, il Ministero dei trasporti, qualora il tipo di trattore agricolo o forestale a ruote soddisfi ai controlli effettuati in conformità alle singole prescrizioni tecniche già adottate, in applicazione dell'art. 9 della legge 8 agosto 1977, n. 572 e su richiesta dell'interessato, rilascia la scheda di omologazione compilata per la sola parte relativa ai controlli effettuati in conformità alle predette prescrizioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-01-11;76#art-4