Art. 18

Art. 18

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In vigore dal 15 gen 1980
Per ciascuna comunicazione interurbana effettuata da apparecchio a disposizione del pubblico è dovuta, oltre alla relativa tariffa, la quota supplementare di L. 95. Per le comunicazioni effettuate in teleselezione da apparecchi a gettone, l'importo dovuto è percepito con l'incasso di un gettone per ciascuno impulso per la prima terna di impulsi e di un gettone per ciascuno dei primi due impulsi per le terne successive. Il valore del gettone, ai fini del precedente comma e di quanto previsto dal secondo comma del precedente , è fissato in L. 100.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-12-30;667#art-18