Art. 1
1 / 26In vigore dal 15 gen 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, e successive modifiche;
Vista la convenzione stipulata il 21 ottobre 1964 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1964, n. 1594, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 settembre 1974, con il quale è stato determinato il contributo di impianto per collegamenti telefonici fuori del perimetro abitato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1976, n. 800;
Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 6 novembre 1979;
Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Visto il provvedimento del Comitato interministeriale prezzi n. 70/1979 del 29 dicembre 1979;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro;
Decreta:
.
Le reti urbane sono suddivise, agli effetti dell'applicazione delle tariffe telefoniche, nei seguenti due gruppi:
primo gruppo: reti con oltre 500 abbonati;
secondo gruppo: reti fino a 500 abbonati.
Gli abbonati di ciascun gruppo sono ripartiti in tre categorie così determinate:
Categoria A - Abbonamenti ad uso di:
a) amministrazioni statali, regionali, provinciali o comunali ed uffici dipendenti dalle amministrazioni stesse, comunità montane e consorzi fra le predette amministrazioni, le cui spese siano per legge a completo carico delle medesime e che non svolgano alcuna delle attività di cui all'art. 2195 del codice civile;
b) enti pubblici le cui spese siano per legge a completo carico dello Stato;
c) istituti di istruzione governativi, regionali, provinciali o comunali;
d) agenzie di notizie e giornali politici e sportivi quotidiani:
direttori, vice direttori, amministratori, redattori ordinari e corrispondenti ordinari, che siano giornalisti professionisti, delle agenzie di notizie e giornali politici e sportivi quotidiani, limitatamente al primo abbonamento. Eventuali ulteriori abbonamenti nella stessa sede del primo, a chiunque intestati, saranno classificati in categoria C.
Categoria B - Primo abbonamento in ciascuna abitazione privata, ove non si svolga attività di affari o professionale, a chiunque intestato delle persone ivi coabitanti. Eventuali ulteriori abbonamenti nella stessa abitazione, a chiunque intestati, saranno classificati in categoria C.
Categoria C - Abbonamenti non specificatamente menzionati nelle categorie A e B e quelli come tali richiesti dagli utenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-12-30;667#art-1