Titolo III
Art. 80
80 / 83Esami di idoneità
In vigore dal 1 mar 1980
Gli esami di idoneità già banditi e non ancora espletati alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono portati a termine con le vigenti procedure.
Nella prima applicazione del presente decreto gli esami di idoneità previsti dall' saranno banditi entro trenta giorni dall'emanazione del decreto di cui al terzo comma del predetto articolo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-12-20;761#art-80