Art. 79 · Personale eletto a cariche pubbliche
Titolo III

Art. 79

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Personale eletto a cariche pubbliche

In vigore dal 1 mar 1980
La disposizione di cui al primo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, continua ad applicarsi al personale che se ne sia avvalso, fino alla scadenza della carica pubblica elettiva ricoperta.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-12-20;761#art-79