Art. 71 · Modalità transitorie per i concorsi di assunzioni
Titolo III

Art. 71

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Modalità transitorie per i concorsi di assunzioni

In vigore dal 1 mar 1980
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino all'emanazione del decreto di cui all', i posti vacanti o che si renderanno vacanti per cessazione dal servizio per le cause di cui all', negli organici delle strutture e dei servizi sanitari già trasferiti alle unità sanitarie locali, possono, per riconosciute inderogabili esigenze assistenziali, essere ricoperti mediante pubblici concorsi. Non possono essere messi a concorso pubblico i posti per i quali esistano aventi diritto al concorso riservato di cui all'. I concorsi sono espletati dalla regione, con le norme e le procedure concorsuali vigenti presso gli enti già titolari dei servizi sanitari nei quali esistono le vacanze; nelle commissioni giudicatrici i rappresentanti degli enti sono sostituiti da rappresentanti delle regioni. I concorsi di cui al primo comma possono essere banditi ed espletati complessivamente per più enti. I concorsi per i quali alla data di costituzione delle unità sanitarie locali siano stati già ammessi i candidati e costituite le commissioni d'esame, sono portati a termine dalle commissioni esaminatrici con la procedura vigente presso l'ente che ha indetto il concorso. La regione, riconosciuta la regolarità degli atti concorsuali provvede all'approvazione della graduatoria e alla nomina dei vincitori. I concorsi già banditi alla data di costituzione delle unità sanitarie locali sono portati a termine dalla regione con le procedure di cui al terzo comma.
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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-12-20;761#art-71