Titolo III
Art. 70
70 / 83Riserva di posti nei primi concorsi pubblici
In vigore dal 1 mar 1980
Nel primo concorso pubblico per ciascuna posizione funzionale bandito ai sensi del presente decreto e fermo restando quanto disposto dagli articoli precedenti, la regione riserva due terzi dei posti messi a concorso o, in caso di un solo posto, il posto stesso, al personale addetto esclusivamente e in modo continuativo ai servizi sanitari trasferiti alle unità sanitarie locali nel periodo dal 30 giugno al 28 dicembre 1978, il quale non abbia usufruito dei benefici previsti dallo per carenza dei requisiti e condizioni stabiliti al secondo comma dello stesso articolo.
I posti riservati non conferiti sono attribuiti ai candidati non riservatari secondo l'ordine di graduatoria.
Le regioni per accertate esigenze assistenziali possono autorizzare le unità sanitarie locali a trattenere in servizio il predetto personale fino all'espletamento dei relativi concorsi.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-12-20;761#art-70