Titolo III
Art. 69
69 / 83Norme transitorie per l'accesso alla posizione funzionale di dirigente dei servizi di assistenza sanitaria di base e dei servizi veterinari
In vigore dal 1 mar 1980
Norme transitorie per l'accesso alla posizione funzionale di
dirigente dei servizi di assistenza sanitaria di base e dei servizi veterinari
Nella prima applicazione del presente decreto i posti di posizione apicale previsti per la direzione dei servizi di assistenza sanitaria di base nelle piante organiche delle unità sanitarie locali, determinate ai sensi dello art. 115, nono comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono conferiti, previo concorso per titoli, dalla regione, in ciascuna unità sanitaria locale, ai medici titolari di condotta medica, che abbiano una anzianità complessiva di servizio, nella qualifica di medico condotto, di almeno dieci anni alla data di entrata in vigore del presente decreto.
I posti sono riservati ai titolari delle condotte mediche dei comuni che fanno parte dell'unità sanitaria locale. Se un comune comprende più unità sanitarie locali i posti non conferiti sono attribuiti, con successivo concorso, ai medici titolari di condotta medica nel comune stesso.
Con provvedimento regionale sarà disciplinata, in stretta analogia con quanto previsto nei commi precedenti, l'assegnazione in favore dei veterinari dei posti di posizione apicale nei servizi veterinari previsti, nelle piante organiche, ai sensi degli , nono comma, e 16 della legge 23 dicembre 1978; n. 833.
Nei concorsi riservati previsti dal presente articolo la valutazione dei titoli è effettuata sulla base dei criteri stabiliti con il decreto di cui all', da - una apposita commissione nominata dalla regione e composta da un funzionario regionale, in qualità di presidente, da uno dei presidenti dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali interessate, da due membri designati dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e da un membro designato dall'ordine professionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-12-20;761#art-69