Titolo III
Art. 66
66 / 83Norme per la prima collocazione nelle piante organiche dell'unità sanitaria locale
In vigore dal 1 mar 1980
Nella prima applicazione del presente decreto i posti previsti nelle piante organiche di ciascuna unità sanitaria locale sono assegnati a coloro che all'atto dell'approvazione della pianta organica erano titolari dei corrispondenti posti presso sedi, servizi e uffici di istituti, enti e gestioni sanitarie ubicati nell'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale.
L'assegnazione dei posti dei servizi psichiatrici delle unità sanitarie locali, istituiti ai sensi degli della legge 23 dicembre 1978, n. 833, deve essere effettuata con i criteri previsti all' del decreto ministeriale 15 giugno 1978.
In caso di più aventi diritto, ovvero di mancata corrispondenza fra i posti degli istituti, enti e gestioni di provenienza e quelli previsti nell'organico dell'unità sanitaria locale, i posti sono assegnati mediante concorso, per titoli, da valutare con i criteri fissati nel decreto di cui all'.
La regione detta norme per la collocazione negli organici delle unità sanitarie locali e per la utilizzazione del personale non collocato ai sensi dei commi precedenti, garantendo allo stesso la posizione giuridica e di livello funzionale corrispondente a quella ricoperta nell'ente, istituto o gestione di provenienza secondo le tabelle di equiparazione allegate al presente decreto.
La regione detta norme per la collocazione nelle piante organiche delle unità sanitarie locali e per la utilizzazione del personale, attualmente operante negli ospedali psichiatrici e nei servizi e presidi psichiatrici pubblici territoriali extraospedalieri, che si renderà disponibile a seguito della istituzione dei servizi psichiatrici previsti dall', primo comma, e dall', quinto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, K del graduale superamento degli ospedali psichiatrici neuropsichiatrici.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-12-20;761#art-66