Titolo III
Art. 65
65 / 83Inquadramento del personale delle associazioni rappresentanti gli enti ospedalieri
In vigore dal 1 mar 1980
Il personale dipendente alla data del 10 dicembre 1977 dalle associazioni rappresentanti gli enti ospedalieri di cui all' della legge 28 dicembre 1978, n. 833, è assunto dalle amministrazioni di destinazione, previa equiparazione delle posizioni giuridiche e di livello funzionale ricoperte nell'associazione di provenienza a quelle previste dal presente decreto. Fino al definitivo inquadramento ai sensi del comma precedente, il personale che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ne faccia domanda è assegnato alle regioni con il trattamento economico in godimento a carico del fondo sanitario regionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-12-20;761#art-65