Art. 64 · Tabelle di equiparazione
Titolo III

Art. 64

64 / 83

Tabelle di equiparazione

In vigore dal 1 mar 1980
Il personale proveniente dagli enti e dalle amministrazioni le cui funzioni sono trasferite alle unità sanitarie locali ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sarà inquadrato nei ruoli nominativi regionali in base alle tabelle di equiparazione di cui all'allegato 2. Per il personale che riveste qualifiche non espressamente indicate nelle tabelle, l'inquadramento, salvo quanto stabilito nell', avrà luogo con riferimento a quanto previsto per le qualifiche equipollenti. Fino al definitivo inquadramento nelle piante organiche, l'utilizzazione provvisoria del personale da parte delle unità sanitarie locali avrà luogo sulla base delle equiparazioni previste nelle tabelle. L'inquadramento nei ruoli delle regioni del personale comandato ai sensi delle leggi 17 agosto 1974, n. 386, 29 giugno 1977, n. 349 e 23 dicembre 1978, n. 833, sarà attuato con le modalità fissate dalle leggi regionali, secondo le tabelle di equiparazione di cui all'allegato 2 del presente decreto. I requisiti e le condizioni inerenti alle qualifiche, ai livelli, all'esercizio di funzioni, alle anzianità di servizio e di qualifica, nonché al numero di posti letto di assistiti e di assicurati, sono riferiti a quelli già deliberati e approvati alla data del presente decreto, fermo quanto espressamente previsto nelle tabelle e salvo modificazioni conseguenti a pubblici concorsi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-12-20;761#art-64