Capo VI
Art. 60
60 / 83Commissione del personale dell'unità sanitaria locale
In vigore dal 1 mar 1980
È istituita in ogni unità sanitaria locale una commissione per i problemi del personale. La commissione è presieduta dal presidente del comitato di gestione o, per sua delega, da un membro dello stesso comitato ed è composta dal coordinatore sanitario e dal coordinatore amministrativo e da venti dipendenti dell'unità sanitaria locale per metà nominati dalla stessa e per metà eletti da tutto il personale.
La commissione del personale esprime pareri e formula proposte
sulla formazione e modificazione del regolamento organico del personale dell'unità sanitaria locale e delle piante organiche dei diversi presidi e servizi, sulla organizzazione amministrativa, sull'impiego del personale, sul passaggio del personale da una funzione ad altra equivalente nell'ambito della medesima posizione ed è sentita sui trasferimenti ed in genere su tutti i provvedimenti di carattere non economico che riguardano il personale.
Con legge regionale sono disciplinati le modalità di funzionamento della commissione, le funzioni di segreteria, nonché le modalità per la nomina e per l'elezione dei componenti, garantendo la rappresentanza delle categorie, in relazione sia alla loro consistenza numerica sia alla rilevanza delle funzioni esercitate e delle connesse responsabilità.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-12-20;761#art-60