Art. 6 · Dotazioni organiche
Titolo I

Art. 6

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Dotazioni organiche

In vigore dal 1 mar 1980
Le piante organiche dei presidi, servizi e uffici delle unità sanitarie locali sono approvate dalle competenti assemblee a norma dell', ottavo e nono comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in conformità ai piani sanitari nazionale e regionale. La consistenza numerica di ogni ruolo regionale è data dalla somma dei posti previsti nelle piante organiche delle unità sanitarie locali di ciascuna regione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-12-20;761#art-6