Art. 58 · Reintegrazione del dipendente prosciolto
Capo V

Art. 58

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Reintegrazione del dipendente prosciolto

In vigore dal 1 mar 1980
Il dipendente destituito ai sensi del precedente articolo e successivamente assolto nel giudizio penale di revisione con la formula prevista dall'art. 566, comma secondo, del codice di procedura penale, ha diritto alla riammissione in servizio, anche in soprannumero, salvo riassorbimento, dalla data della sentenza di assoluzione, con la medesima posizione ed anzianità che aveva all'atto della destituzione.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-12-20;761#art-58