Art. 45 · Attività didattiche, di ricerca ed aggiornamento tecnico-scientifico
Capo IV

Art. 45

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Attività didattiche, di ricerca ed aggiornamento tecnico-scientifico

In vigore dal 1 mar 1980
Il personale appartenente ai profili professionali per i quali è richiesto il possesso di un diploma di laurea o di un titolo di abilitazione professionale può, a domanda, essere autorizzato ad assumere incarichi di insegnamento o di ricerca scientifica semprechè compatibili con i doveri del servizio e non configuranti un distinto rapporto di impiego. Nell'ambito del personale medico, gli incarichi sono assegnati di preferenza ai medici a tempo pieno. Gli incarichi di insegnamento sono finalizzati alla attuazione dei programmi integrati di insegnamento previsti dalle convenzioni di cui all' della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ed al raggiungimento degli obiettivi generali fissati dalla programmazione regionale per la formazione e l'aggiornamento degli operatori sanitari. Le autorizzazioni ad assumere gli incarichi di cui al presente articolo sono date dal comitato di gestione. Lo stesso comitato può richiedere periodiche relazioni sull'attività svolta dagli incaricati. Per finalità di aggiornamento tecnico-scientifico il personale di cui al primo comma può chiedere il comando, per periodi di tempo determinati, presso centri, istituti e laboratori nazionali, internazionali o stranieri od altri organismi di ricerca, che abbiano dato il loro assenso. Sulle istanze di comando delibera il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale competente. Per il periodo di comando, che non può comunque superare i due anni nel quinquennio, fermo restando il decorso dell'anzianità di servizio ad ogni effetto, non competono gli assegni inerenti al rapporto d'impiego. Ove il comando sia giustificato dall'esigenza di compiere studi speciali o acquisire tecniche particolari indispensabili per il buon funzionamento dei servizi, al personale comandato è corrisposto, su autorizzazione regionale, il normale trattamento retributivo e, per un periodo non superiore a sei mesi, il trattamento di missione.
Storico versioni

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