Art. 4 · Ruolo tecnico
Titolo I

Art. 4

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Ruolo tecnico

In vigore dal 1 mar 1980
Il ruolo tecnico è ripartito in distinte tabelle a seconda che sia richiesto, per il relativo inquadramento, rispettivamente il possesso di un diploma di laurea, oppure di una specializzazione professionale e tecnica di grado superiore, oppure di una specializzazione professionale e tecnica di grado medio, oppure di una qualificazione professionale e tecnica di grado inferiore. Il personale laureato del ruolo tecnico è classificato in tre posizioni funzionali. Gli assistenti sociali sono classificati in due posizioni funzionali.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-12-20;761#art-4