Art. 38 · Congedo straordinario
Capo IV

Art. 38

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Congedo straordinario

In vigore dal 1 mar 1980
Al dipendente, oltre il congedo ordinario ed i congedi straordinari previsti da particolari disposizioni di legge, possono essere concessi altri congedi straordinari. La loro durata, nel limite massimo previsto dalle disposizioni vigenti per i dipendenti dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni, nonché il trattamento economico spettante durante la loro fruizione sono regolati nell'accordo nazionale unico.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-12-20;761#art-38