Art. 37 · Congedo ordinario
Capo IV

Art. 37

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Congedo ordinario

In vigore dal 1 mar 1980
Il dipendente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un congedo ordinario retribuito. La sua durata e le modalità della relativa fruizione sono disciplinate nello accordo nazionale unico.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-12-20;761#art-37