Art. 36 · Attività libero-professionale del personale veterinario
Capo IV

Art. 36

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Attività libero-professionale del personale veterinario

In vigore dal 1 mar 1980
Il personale veterinario ha la facoltà di esercitare l'attività libero-professionale, fuori dei servizi e delle strutture dell'unità sanitaria locale, purchè tale attività non sia prestata con rapporto di lavoro subordinato, non sia in contrasto con gli interessi ed i fini istituzionali dell'unità sanitaria locale stessa, nè incompatibile con gli orari di lavoro, secondo modalità e limiti, previsti dalla legge regionale. Il personale può altresì svolgere, oltre l'orario di lavoro ed anche fuori della sede di servizio, attività consultive e tecniche richieste da terzi all'unità sanitaria locale. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per la parte compatibile, anche ai veterinari dipendenti dagli istituti universitari.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-12-20;761#art-36