Capo IV
Art. 33
33 / 83Riposo settimanale
In vigore dal 1 mar 1980
Il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo settimanale che, di regola, deve coincidere con la domenica e non presta servizio negli altri giorni riconosciuti festivi.
Qualora, per esigenze di servizio, il dipendente debba prestare la sua opera in un giorno festivo, egli ha diritto di astenersi dal lavoro in un altro giorno feriale stabilito dall'amministrazione, sentito l'interessato, sulla base dei criteri stabiliti nell'accordo nazionale unico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-12-20;761#art-33