Art. 2 · Ruolo sanitario
Titolo I

Art. 2

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Ruolo sanitario

In vigore dal 1 mar 1980
Nel ruolo sanitario sono iscritti in distinte tabelle, per i rispettivi profili, i medici, i farmacisti, i veterinari, i biologi, i chimici, i fisici, gli psicologi, nonché gli operatori in possesso dello specifico titolo di abilitazione professionale per l'esercizio di funzioni didattico-organizzative, infermieristiche, tecnico-sanitarie, di vigilanza ed ispezione e di riabilitazione. Le tabelle del personale laureato sono articolate in quadri corrispondenti agli specifici settori di attività. Le tabelle del personale infermieristico, tecnico-sanitario, di vigilanza e ispezione e di riabilitazione sono articolate in quadri corrispondenti al livello di qualificazione professionale degli iscritti. Il personale iscritto nei quadri relativi alla qualificazione più elevata è classificato in due posizioni funzionali. Il personale laureato del ruolo sanitario è classificato in tre posizioni funzionali.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-12-20;761#art-2