Titolo II›Capo I
Art. 16
16 / 83Passaggio ad altre funzioni per inidoneità fisica
In vigore dal 1 mar 1980
Il dipendente che per sopraggiunta infermità sia giudicato permanentemente non idoneo alle funzioni proprie può essere trasferito ad altre funzioni equivalenti nelle quali sia convenientemente utilizzabile ed ivi inquadrato, sempre che sia in possesso dei requisiti specifici richiesti.
I relativi accertamenti sanitari sono effettuati con la procedura prevista per i casi di dispensa dal servizio per motivi di salute.
Il passaggio ad altre funzioni è disposto dalla regione, su parere della unità sanitaria locale e con il consenso dell'interessato.
I dipendenti trasferiti ad altra funzione sono inquadrati secondo quanto previsto dall'accordo nazionale unico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-12-20;761#art-16