Titolo II›Capo I
Art. 15
15 / 83Riserva di posti
In vigore dal 1 mar 1980
La regione, al personale già in servizio a rapporto di impiego continuativo presso le strutture private convenzionate che cessino il rapporto convenzionale, può riservare, nelle assunzioni per chiamata e nei pubblici concorsi banditi entro due anni dalla data di cessazione del rapporto convenzionale, una aliquota dei posti vacanti messi a concorso nelle posizioni funzionali iniziali dei diversi ruoli fino al 10% per il personale medico e fino al 30% per il restante personale.
I posti riservati non conferiti sono attribuiti ai candidati non riservatari secondo l'ordine di graduatoria.
Il personale di cui al primo comma, nei pubblici concorsi per l'assunzione nei ruoli regionali, banditi nello stesso periodo, è dispensato dal requisito dell'età ed ha diritto alla equiparazione, ai fini della valutazione come titolo nei concorsi stessi, del servizio prestato nella struttura privata con la posizione funzionale iniziale del profilo di appartenenza in ragione del 50% della sua durata.
Le norme previste dal presente articolo si applicano anche al personale che sia stato destinato, ai sensi dell', quinto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ai presidi per la tutela della salute mentale, salvo la possibilità di stabilire aliquote di riserva diverse sulla base di quanto previsto nel piano sanitario regionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-12-20;761#art-15