Titolo II›Capo I
Art. 14
14 / 83Periodo di prova
In vigore dal 1 mar 1980
Il periodo di prova ha la durata di sei mesi.
Il dipendente in prova svolge le mansioni affidategli nei vari settori di lavoro ai quali viene assegnato e frequenta i corsi di formazione inerenti alla sua professionalità, programmati dalla regione o dalla unità sanitaria locale.
Sull'attività prestata dal dipendente in prova è redatta dettagliata relazione da parte del dirigente preposto al presidio, servizio o ufficio cui il dipendente stesso è stato assegnato.
Sull'esito del periodo di prova decide il comitato di gestione.
Qualora entro trenta giorni dalla scadenza del periodo di prova, non sia intervenuto un giudizio sfavorevole, la prova si intende conclusa favorevolmente.
In caso di giudizio sfavorevole, l'unità sanitaria locale proroga il periodo di prova per altri sei mesi, decorsi i quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, è dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro, con provvedimento motivato.
I periodi di assenza dal servizio, a qualsiasi titolo, non sono utili ai fini del computo del periodo di prova.
Sono esonerati dal periodo di prova i dipendenti provenienti dai ruoli nominativi regionali del personale addetto alle unità sanitarie locali di altre regioni che lo abbiano già superato nella medesima posizione funzionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-12-20;761#art-14