Titolo II›Capo I
Art. 11
11 / 83Cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea
In vigore dal 1 mar 1980
I cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea, esercenti le professioni mediche, paramediche e farmaceutiche possono prestare la loro attività nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, in base alle condizioni e ai requisiti previsti dalle norme di attuazione dell' del trattato di Roma.
I medici di cui all' della legge 22 maggio 1978, n. 217 possono essere assunti in servizio per il solo esercizio di funzioni di diagnosi, cura e riabilitazione, purchè siano stati ammessi all'esercizio professionale in Italia ai sensi della richiamata legge n. 217 ovvero ai sensi dell', secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e siano in possesso degli altri requisiti per partecipare ai relativi concorsi di cui all' del presente decreto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-12-20;761#art-11