Art. 10 · Ammissione agli impieghi
Titolo IICapo I

Art. 10

10 / 83

Ammissione agli impieghi

In vigore dal 1 mar 1980
Per l'ammissione agli impieghi si applicano, salvo quanto previsto dal presente decreto, le norme vigenti per i dipendenti civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego e del requisito della buona condotta è effettuato a cura dell'unità sanitaria locale prima dell'immissione in servizio. È dispensato dalla visita medica e dal requisito dell'età, il personale dipendente da pubbliche amministrazioni e il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli , primo comma, del presente decreto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-12-20;761#art-10