Titolo II›Capo I
Art. 10
10 / 83Ammissione agli impieghi
In vigore dal 1 mar 1980
Per l'ammissione agli impieghi si applicano, salvo quanto previsto dal presente decreto, le norme vigenti per i dipendenti civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni.
L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego e del requisito della buona condotta è effettuato a cura dell'unità sanitaria locale prima dell'immissione in servizio.
È dispensato dalla visita medica e dal requisito dell'età, il personale dipendente da pubbliche amministrazioni e il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli , primo comma, del presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-12-20;761#art-10