Art. 6
Titolo II

Art. 6

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In vigore dal 12 apr 1980
Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, gli uffici stralcio, di cui all'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno a trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla presidenza della giunta regionale, per le loro osservazioni, gli stati di consistenza relativi ai beni di cui al primo comma, lettere a) e b), dell' del presente decreto. Gli stati di consistenza sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Entro quattro mesi dall'approvazione degli stati di consistenza, i beni in essi descritti sono consegnati dalle amministrazioni, che ne sono in possesso, ai delegati della regione. I processi verbali di consegna, sottoscritti da tutti gli intervenuti, costituiscono titolo per la trascrizione, per la voltura catastale e per la intavolazione del trasferimento, a favore della regione, dei diritti ed obblighi, aventi ad oggetto i beni consegnati, quando la natura dei diritti ed obblighi trasferiti comporti tali adempimenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-12-18;839#art-6