Art. 1
Titolo I

Art. 1

1 / 9
In vigore dal 12 apr 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo statuto della regione Friuli-Venezia Giulia; Visto l'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; Visto l'art. 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641; Ritenuta la necessità di emanare norme di attuazione per il trasferimento alla regione delle funzioni, del personale e dei beni degli enti soppressi con il predetto art. 1-bis; Sentita la commissione paritetica di cui all'art. 65 dello statuto; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro; Decreta: . Salvo quanto previsto nell'articolo seguente, sono trasferiti alla regione le funzioni ed i compiti che, nelle materie di sua competenza, erano attribuiti nel Friuli-Venezia Giulia agli enti soppressi con l'art. 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-12-18;839#art-1