Regolamento per l'esecuzione della L. 24 dicembre 1976, n. 898
Art. 23
Abrogato23 / 37In vigore dal 12 mar 1980 al 8 ott 2010
Il personale dell'amministrazione militare che giunga a conoscenza di presunte violazioni alla legge o ai singoli decreti di imposizione ha l'obbligo di informare il comando militare locale per la successiva segnalazione al comandante territoriale.
L'accertamento delle violazioni spetta agli ufficiali e ai funzionari tecnici dell'amministrazione militare i quali, quando sia possibile, devono contestare immediatamente la violazione.
Il comandante territoriale, riconosciuto trattarsi realmente di violazione, diffida il trasgressore a far cessare la violazione stessa in tempo determinato con la comminatoria della sanzione amministrativa in caso di mancato adempimento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-12-17;780#art-rpl-23