Regolamento per l'esecuzione della L. 24 dicembre 1976, n. 898
Art. 20
Abrogato20 / 37In vigore dal 12 mar 1980 al 8 ott 2010
Nei comuni indicati nella tabella A) annessa alla legge le istanze per ottenere l'autorizzazione di cui all' della legge medesima sono rivolte al comandante militare territoriale di regione. Nei comuni e nelle zone costiere indicati nelle tabelle B) e C) le istanze stesse sono rivolte al comandante in capo di dipartimento militare marittimo.
Il parere dell'autorità militare, previsto dall' della legge, è richiesto al competente comandante militare territoriale di regione.
Le istanze di cui ai precedenti commi, redatti in carta libera, sono corredate da un progetto di massima idoneo a fornire una adeguata nozione dell'opera o attività progettate.
L'inizio delle opere o attività è subordinato al rilascio del parere del comandante territoriale competente ai sensi dell' della legge.
Ai fini della redazione della carta nazionale dei siti suscettibili di insediamento di centrali e di impianti nucleari di cui all' della legge 2 agosto 1975, n. 393, e dell'insediamento di grandi impianti del ciclo del combustibile nucleare, nonché in ogni caso in cui le opere o le attività siano deliberate da parte di autorità ministeriali, il parere va richiesto al Ministero della difesa, il quale è tenuto ad esprimere il proprio avviso nei termini di cui al secondo comma dell' della legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-12-17;780#art-rpl-20