Regolamento per l'esecuzione della L. 24 dicembre 1976, n. 898
Art. 11
Abrogato11 / 37In vigore dal 12 mar 1980 al 8 ott 2010
La domanda di indennizzo di cui all' della legge è presentata al comandante territoriale ed è redatta secondo apposito modello predisposto dal Ministero della difesa.
Al pagamento degli indennizzi di importo annuo superiore alle 500.000 lire si provvede previo accertamento della proprietà dell'immobile. Il richiedente l'indennizzo deve, a tal fine, esibire idonea documentazione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-12-17;780#art-rpl-11