Art. 10
Regolamento per l'esecuzione della L. 24 dicembre 1976, n. 898

Art. 10

Abrogato10 / 37
In vigore dal 12 mar 1980 al 8 ott 2010
I lavori per le modificazioni di cui all' della legge vengono eseguiti o direttamente dal proprietario interessato nel termine assegnatogli dall'ufficio tecnico militare o dagli uffici tecnici militari i quali provvedono nelle forme previste per i lavori ad economia. Il comandante territoriale, su istanza dell'interessato, ha facoltà di accordare una proroga ai termini stabiliti per l'effettuazione dei lavori di modificazione.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-12-17;780#art-rpl-10