Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 8 mag 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta: . A decorrere dal 1 dicembre 1979 la legazione in San Marino è soppressa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-11-30;885#art-1