Regolamento gestioni cassieri e consegnatari delle amministrazioni dello Stato
Art. 7
Abrogato7 / 48Pagamento delle spese
In vigore dal 10 feb 1980 al 11 gen 2003
Per il pagamento delle spese di cui al precedente sono disposte aperture di credito a favore dei cassieri, a termine dell'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e dell'art. 325 del relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonché con le modalità di cui all'art. 346 dello stesso regolamento.
Le suddette aperture di credito sono rese agibili, previa espressa indicazione sui relativi ordini di accreditamento, esclusivamente in contanti, mediante l'emissione degli ordini di incasso previsti dal successivo quarto comma.
Per i prelevamenti dalle aperture di credito di cui al presente articolo e per la riscossione di qualsiasi altra somma che i cassieri dovessero introitare, è tenuto un bollettario a madre e figlia continuativo per esercizio finanziario.
Sulla base delle richieste di cui ai primi due commi del precedente , ovvero su ordine dei titolari degli uffici competenti nella materia dei servizi in economia di cui al terzo comma dello stesso articolo, i cassieri emettono gli ordini di incasso staccandoli dal bollettario e li fanno vistare dal direttore della ragioneria centrale prima di esibirli in tesoreria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-11-30;718#art-rgc-7