Art. 4 · Durata degli incarichi e personale al quale sono conferiti
Regolamento gestioni cassieri e consegnatari delle amministrazioni dello Stato

Art. 4

Abrogato4 / 48

Durata degli incarichi e personale al quale sono conferiti

In vigore dal 10 feb 1980 al 11 gen 2003
Gli incarichi di consegnatario e di cassiere sono conferiti, per un periodo di cinque anni, a personale dei ruoli della amministrazione cui sono dati in uso o appartengono i mobili ed i valori e possono essere rinnovati. Per le amministrazioni centrali, gli incarichi predetti sono conferiti ad impiegati della carriera di concetto e, solo in via eccezionale, ad impiegati della carriera direttiva, con esclusione di quelli aventi qualifica dirigenziale. Per gli uffici di cui al quinto comma del precedente gli incarichi possono essere conferiti, in relazione a particolari circostanze, anche ad impiegati appartenenti alla carriera esecutiva. Per gli uffici periferici con competenza territoriale provinciale o maggiore, l'incarico di consegnatario è conferito ad impiegati della carriera di concetto e, in relazione a particolari circostanze, anche ad impiegati della carriera esecutiva. I sostituti dei consegnatari e dei cassieri debbono appartenere, di regola, agli stessi ruoli ed alla stessa carriera degli agenti titolari. Gli incarichi di cui al presente articolo devono essere affidati ad impiegati che abbiano un'anzianità di servizio non inferiore a tre anni.
Storico versioni

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