Regolamento gestioni cassieri e consegnatari delle amministrazioni dello Stato
Art. 21
Abrogato21 / 48Prospetto delle variazioni nella consistenza dei beni mobili
In vigore dal 10 feb 1980 al 11 gen 2003
Entro il 15 febbraio di ogni anno il consegnatario è tenuto a trasmettere, in originale e copia, alla competente ragioneria, documentato con i buoni di carico e quelli di scarico, il prospetto per categorie delle variazioni della consistenza dei beni mobili avvenute nel corso dell'esercizio scaduto. L'originale, vistato dalla ragioneria, è restituito al consegnatario.
Il prospetto deve porre in evidenza la quantità ed il valore dei beni mobili all'inizio dell'esercizio scaduto, le variazioni in aumento e quelle in diminuzione, nonché la quantità ed il valore finale.
Ai fini della formazione del conto patrimoniale previsto dall' della legge 5 agosto 1978, n. 468, i beni da includere nelle singole categorie e le modalità per la compilazione del prospetto riassuntivo, sono indicati in apposite istruzioni del Ministero del tesoro.
Il prospetto di cui al presente articolo deve essere trasmesso alla competente ragioneria anche da parte di coloro che sono obbligati alla resa del conto giudiziale dei beni loro affidati, salvo che gli stessi non vi provvedano quali consegnatari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-11-30;718#art-rgc-21