Art. 16 · Compiti dei consegnatari
Regolamento gestioni cassieri e consegnatari delle amministrazioni dello Stato

Art. 16

Abrogato16 / 48

Compiti dei consegnatari

In vigore dal 10 feb 1980 al 11 gen 2003
Ai consegnatari è affidata: a) la conservazione, la distribuzione e, ove non vi provveda il Provveditorato generale dello Stato, la manutenzione dei mobili ed arredi d'ufficio, delle collezioni ufficiali di leggi e decreti, di pubblicazioni ufficiali, non ufficiali, di utensili, di macchine e attrezzature d'ufficio e quant'altro costituisca la dotazione degli uffici, magazzini, tipografie, laboratori, officine e centri meccanografici ed elettronici di cui al penultimo comma dell' cui sono addetti; b) la conservazione e la distribuzione degli oggetti di cancelleria, degli stampati, registri e carte di qualunque specie; c) la vigilanza, la verifica ed il controllo sui servizi e sulle forniture disposti dal Provveditorato generale dello Stato, intesi ad assicurare che la loro esecuzione avvenga secondo le prescrizioni stabilite. I consegnatari delle amministrazioni centrali richiedono, inoltre, ai cassieri di eseguire il pagamento delle spese di cui al secondo comma del precedente . I consegnatari devono tenere scritture contabili per i servizi da loro espletati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-11-30;718#art-rgc-16