Regolamento gestioni cassieri e consegnatari delle amministrazioni dello Stato
Art. 16
Abrogato16 / 48Compiti dei consegnatari
In vigore dal 10 feb 1980 al 11 gen 2003
Ai consegnatari è affidata:
a) la conservazione, la distribuzione e, ove non vi provveda il Provveditorato generale dello Stato, la manutenzione dei mobili ed arredi d'ufficio, delle collezioni ufficiali di leggi e decreti, di pubblicazioni ufficiali, non ufficiali, di utensili, di macchine e attrezzature d'ufficio e quant'altro costituisca la dotazione degli uffici, magazzini, tipografie, laboratori, officine e centri meccanografici ed elettronici di cui al penultimo comma dell' cui sono addetti;
b) la conservazione e la distribuzione degli oggetti di cancelleria, degli stampati, registri e carte di qualunque specie;
c) la vigilanza, la verifica ed il controllo sui servizi e sulle forniture disposti dal Provveditorato generale dello Stato, intesi ad assicurare che la loro esecuzione avvenga secondo le prescrizioni stabilite.
I consegnatari delle amministrazioni centrali richiedono, inoltre, ai cassieri di eseguire il pagamento delle spese di cui al secondo comma del precedente .
I consegnatari devono tenere scritture contabili per i servizi da loro espletati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-11-30;718#art-rgc-16