Art. 14 · Verifiche alle gestioni dei cassieri
Regolamento gestioni cassieri e consegnatari delle amministrazioni dello Stato

Art. 14

Abrogato14 / 48

Verifiche alle gestioni dei cassieri

In vigore dal 10 feb 1980 al 11 gen 2003
I direttori delle ragionerie centrali o i funzionari con qualifica dirigenziale da essi delegati eseguono verifiche improvvise alla cassa ed alle scritture dei cassieri delle rispettive amministrazioni centrali almeno una volta nel corso di ciascun trimestre. Eseguono altresì apposite verifiche alla fine del mese di marzo e ogni qualvolta avvenga passaggio di gestione. La verifica, oltre alla constatazione del denaro, deve estendersi ai valori e titoli di qualsiasi specie comunque affidati ai cassieri. Di ciascuna verifica è redatto processo verbale in quattro originali dei quali uno è tenuto dal cassiere, uno è conservato dal direttore della ragioneria centrale e gli altri sono trasmessi alla Corte dei conti ed alla Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, entro quindici giorni decorrenti dall'ultimo giorno di verifica. Nel caso di verifica per passaggio di gestione è redatto un quinto esemplare da consegnare al cassiere subentrante. Il cassiere è tenuto a fornire al funzionario che esegue la verifica tutti i documenti ed i chiarimenti richiesti, nonché a dichiarare che non esistono altre gestioni oltre quelle risultanti dalla verifica.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-11-30;718#art-rgc-14