Regolamento gestioni cassieri e consegnatari delle amministrazioni dello Stato
Art. 1
Abrogato1 / 48Amministrazione delle spese per il funzionamento degli uffici
In vigore dal 10 feb 1980 al 11 gen 2003
REGOLAMENTO PER LE GESTIONI DEI CASSIERI E DEI CONSEGNATARI DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO
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Amministrazione delle spese per il funzionamento degli uffici
L'amministrazione delle somme stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro - rubrica "Servizi del Provveditorato generale dello Stato", per acquisto di carta, cancelleria, stampati e altro materiale d'ufficio, per acquisto, noleggio e manutenzione di mobili e simili, macchine da ufficio, apparecchiature per telecomunicazioni e di quanto altro possa occorrere per il funzionamento delle amministrazioni dello Stato, escluse quelle con ordinamento autonomo, spetta al Provveditorato generale dello Stato.
L'amministrazione delle somme per le spese indicate al precedente comma eventualmente stanziate in altre rubriche dello stato di previsione del Ministero del tesoro ovvero negli stati di previsione della spesa di altri Ministeri o gravanti su fondi di gestioni speciali spetta alle singole amministrazioni tenute a provvedervi, previa l'autorizzazione di cui all' del regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato, approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, sostituito con legge 29 giugno 1940, n. 802, ed all' della legge 28 settembre 1942, n. 1140.
L'amministrazione delle somme stanziate nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero per la manutenzione dei locali spetta al competente dirigente, nei limiti stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-11-30;718#art-rgc-1