Art. 1
1 / 1In vigore dal 2 apr 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;
Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1962, con il quale è stato assegnato per trasferimento un posto di assistente ordinario alla cattedra di estetica e metodo critico della classe di lettere e filosofia della Scuola normale superiore di Pisa;
Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma, del 14 ottobre 1978, con cui si chiede che il posto sopra indicato venga assegnato alla cattedra di estetica dell'Università stessa al fine di far fronte alle esigenze didattiche scientifiche della cattedra interessata;
Vista la deliberazione del consiglio della classe di lettere e filosofia della Scuola normale superiore di Pisa del 26 aprile 1979 che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di estetica dell'Università di Roma;
Considerato che il posto di assistente ordinario della cattedra di estetica e metodo critico della Scuola normale) superiore di Pisa risulta attualmente ricoperto dal dott. Raffaele Bruno e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla cattedra di estetica della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma;
Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;
Considerata l'affinità degli insegnamenti;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato per trasferimento alla cattedra di estetica e metodo critico della classe di lettere e filosofia della Scuola normale superiore di Pisa con decreto ministeriale 31 ottobre 1962 è attribuito, con il titolare dott. Raffaele Bruno, alla cattedra di estetica della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 novembre 1979
PERTINI
VALITUTTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1980
Registro n. 16 Istruzione, foglio n. 247
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-11-06;819#art-1