Art. 4

Art. 4

4 / 25
In vigore dal 23 ott 1980
Gli articoli 188, 189 e 190, relativi alla scuola di specializzazione in oculistica, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in oftalmologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in oftalmologia Art. 188. - La scuola di specializzazione in oftalmologia conferisce il diploma di specialista in oftalmologia. La durata del corso è di quattro anni. Art. 189. - Il numero massimo degli allievi è complessivamente di venticinque iscritti per l'intero corso di studi. Art. 190. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: anatomia ed istologia dell'apparato oculare; nozioni di embriologia e genetica oculare; fisiologia dell'occhio e nozioni di biochimica dei tessuti e dei liquidi oculari; nozioni di ottica fisiologica, esame della refrazione; microbiologia ed igiene oculare. 2° Anno: semeiotica oculare e mezzi di indagine dell'apparato oculare (biomicroscopia, oftalmologia, perimetria, campimetria, adattometria, senso cromatico, tonometria, tonografia, esami elettrofunzionali, radiologia); farmacologia oculare e terapia fisica; anatomia patologica oculare; patologia e clinica oculare (malattie delle palpebre, della congiuntiva, delle vie lacrimali, della cornea e della sclera). 3° Anno: patologia e clinica oculare (malattie dell'uvea, della retina, del nervo ottico e delle vie ottiche, dell'occhio nella sua totalità e dell'orbita, glaucoma); anomalie e patologia della mobilità oculare e della visione binoculare. Ortottica e pleottica; affezioni otorinolaringoiatriche e occhio; tecnica operatoria I. 4° Anno: neuroftalmologia; malattie oculari in rapporto ad affezioni generali; malattie professionali. Infortunistica e medicina legale oculare; tecnica operatoria II; tesi di specializzazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-31;979#art-4