Art. 4
4 / 25In vigore dal 23 ott 1980
Gli articoli 188, 189 e 190, relativi alla scuola di specializzazione in oculistica, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in oftalmologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in oftalmologia
Art. 188. - La scuola di specializzazione in oftalmologia conferisce il diploma di specialista in oftalmologia.
La durata del corso è di quattro anni.
Art. 189. - Il numero massimo degli allievi è complessivamente di venticinque iscritti per l'intero corso di studi.
Art. 190. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
anatomia ed istologia dell'apparato oculare;
nozioni di embriologia e genetica oculare;
fisiologia dell'occhio e nozioni di biochimica dei tessuti e dei liquidi oculari;
nozioni di ottica fisiologica, esame della refrazione;
microbiologia ed igiene oculare.
2° Anno:
semeiotica oculare e mezzi di indagine dell'apparato oculare (biomicroscopia, oftalmologia, perimetria, campimetria, adattometria, senso cromatico, tonometria, tonografia, esami elettrofunzionali, radiologia);
farmacologia oculare e terapia fisica;
anatomia patologica oculare;
patologia e clinica oculare (malattie delle palpebre, della congiuntiva, delle vie lacrimali, della cornea e della sclera).
3° Anno:
patologia e clinica oculare (malattie dell'uvea, della retina, del nervo ottico e delle vie ottiche, dell'occhio nella sua totalità e dell'orbita, glaucoma);
anomalie e patologia della mobilità oculare e della visione binoculare. Ortottica e pleottica;
affezioni otorinolaringoiatriche e occhio;
tecnica operatoria I.
4° Anno:
neuroftalmologia;
malattie oculari in rapporto ad affezioni generali;
malattie professionali. Infortunistica e medicina legale oculare;
tecnica operatoria II;
tesi di specializzazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-31;979#art-4