Art. 3
3 / 25In vigore dal 23 ott 1980
Gli articoli 185, 186 e 187, relativi alla scuola di specializzazione in medicina interna, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in medicina interna
Art. 185. - La scuola di specializzazione in medicina interna conferisce il diploma di specialista in medicina interna. La durata del corso è di cinque anni.
Art. 186. - Il numero massimo degli allievi è di ventisette per anno di corso e complessivamente di centotrentacinque iscritti per l'intero corso di studi.
Art. 187. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
malattie infettive, disreattive e del sangue;
istituzioni di terapia;
anatomia ed istologia patologica (biennale) I;
clinica medica generale e terapia medica (quinquennale) I.
2° Anno:
malattie dell'apparato cardiovascolare;
microbiologia e sierologia;
chimica clinica;
anatomia ed istologia patologica (biennale) II;
clinica medica generale e terapia medica (quinquennale) II.
3° Anno:
malattie dell'apparato digerente;
malattie renali;
clinica medica generale e terapia medica (quinquennale) III.
4° Anno:
malattie dell'apparato respiratorio;
malattie del sistema nervoso;
clinica medica generale e terapia medica (quinquennale) IV.
5° Anno:
malattie del ricambio;
malattie delle ghiandole endocrine;
clinica medica generale e terapia medica (quinquennale) V.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-31;979#art-3