Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 23 ott 1980
Gli articoli 185, 186 e 187, relativi alla scuola di specializzazione in medicina interna, sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in medicina interna Art. 185. - La scuola di specializzazione in medicina interna conferisce il diploma di specialista in medicina interna. La durata del corso è di cinque anni. Art. 186. - Il numero massimo degli allievi è di ventisette per anno di corso e complessivamente di centotrentacinque iscritti per l'intero corso di studi. Art. 187. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: malattie infettive, disreattive e del sangue; istituzioni di terapia; anatomia ed istologia patologica (biennale) I; clinica medica generale e terapia medica (quinquennale) I. 2° Anno: malattie dell'apparato cardiovascolare; microbiologia e sierologia; chimica clinica; anatomia ed istologia patologica (biennale) II; clinica medica generale e terapia medica (quinquennale) II. 3° Anno: malattie dell'apparato digerente; malattie renali; clinica medica generale e terapia medica (quinquennale) III. 4° Anno: malattie dell'apparato respiratorio; malattie del sistema nervoso; clinica medica generale e terapia medica (quinquennale) IV. 5° Anno: malattie del ricambio; malattie delle ghiandole endocrine; clinica medica generale e terapia medica (quinquennale) V.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-31;979#art-3