Art. 25

Art. 25

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In vigore dal 23 ott 1980
Dopo l'art. 291, e con il conseguente spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione delle scuole di specializzazione in chirurgia della mano, allergologia, medicina legale e delle assicurazioni e del corso di perfezionamento in neonatologia. Scuola di specializzazione in chirurgia della mano Art. 292. - La scuola di specializzazione in chirurgia della mano conferisce il diploma di specialista in chirurgia della mano. Art. 293. - La durata del corso di studi è di tre anni. Art. 294. - Il numero massimo degli allievi è di cinque per anno di corso e complessivamente di quindici iscritti per l'intero corso di studi. Art. 295. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: clinica ortopedica dell'arto superiore I; traumatologia dell'arto superiore I; chirurgia plastica ricostruttiva I; anatomia funzionale della mano; anatomia chirurgica dell'arto superiore; anatomia ed istologia patologica; radiodiagnostica dell'arto superiore e nozioni di radioterapia; anestesiologia e rianimazione. 2° Anno: clinica ortopedica dell'arto superiore II; traumatologia dell'arto superiore II; chirurgia plastica ricostruttiva II; tecnica di chirurgia tendinea; tecnica di chirurgia osteo-articolare; chirurgia vascolare dell'arto superiore. 3° Anno: protesi sostitutiva nelle amputazioni dell'arto superiore; semeiotica e clinica neurologica dell'arto superiore; elettrodiagnostica ed elettromiografia; microchirurgia dei nervi periferici; fisiochinesiterapia; clinica dermatologica; nozioni di medicina legale; nozioni di psicologia. Scuola di specializzazione in allergologia Art. 296. - La durata del corso di studi per il conseguimento del diploma di specializzazione in allergologia è di tre anni. Art. 297. - Possono ottenere l'iscrizione alla scuola, previo esame di ammissione, i laureati in medicina e chirurgia. Il numero dei posti disponibili per gli allievi è di tre per ciascun anno di corso e complessivamente di nove iscritti per l'intero corso di studi. Le ammissioni sono regolate dalle norme generali dello statuto. Art. 298. - Le lezioni sono integrate da esercitazioni e dimostrazioni pratiche e da conferenze sui singoli argomenti tenute da esperti italiani e stranieri. Al termine di ogni anno di corso gli allievi devono sostenere un esame di profitto sulle materie che sono state oggetto di insegnamento. Art. 299. - Le materie di insegnamento sono: 1° Anno: basi immunologiche e patogenesi dell'allergia I; istopatologia generale; la patologia allergica in riferimento ai diversi agenti etiologici; la patologia autoimmune; semeiotica e diagnostica allergologica I. 2° Anno: basi immunologiche e patogenesi dell'allergia II; semeiotica e diagnostica allergologica II; patologia dell'allergia dell'apparato respiratorio; allergia e otorinolaringoiatria; le malattie cutanee e patogenesi allergica. 3° Anno: clinica dell'allergia dell'apparato respiratorio; allergia e apparato digerente; allergia ed altri organi ed apparati; la terapia specifica e aspecifica delle sindromi allergiche; allergopatie professionali. Per il conseguimento del diploma di specializzazione gli allievi devono sostenere davanti ad apposita commissione la discussione di una tesi scritta su un argomento di allergologia. Scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni Art. 300. - La scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni conferisce il diploma di specialista in medicina legale e delle assicurazioni. Art. 301. - La durata della scuola è di tre anni. Art. 302. - Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia, in numero di cinque specializzandi per ciascun anno di corso, e complessivamente di quindici iscritti per l'intero corso di studi. Art. 303. - L'ammissione alla scuola avviene per titoli ed esami. L'esame consiste in una prova scritta su argomenti riguardanti la disciplina. Alla fine di ogni anno gli iscritti che abbiano conseguito le attestazioni di frequenza sono tenuti a superare tutti gli esami relativi agli insegnamenti di ciascun corso per il passaggio all'anno successivo. L'esame di diploma consiste in una dissertazione scritta su un argomento di medicina legale o di medicina assicurativa. Art. 304. - Sono impartiti i seguenti insegnamenti così distribuiti per ciascun anno di corso: 1° Anno: medicina legale generale; elementi di diritto pubblico e privato; tecnica e diagnostica anatomo-patologica e medico-legale; traumatologia medico-legale; semeiotica medico-legale. 2° Anno: medicina legale penalistica; deontologia medica; neuropsichiatria medico-legale; elementi di medicina criminologica e di medicina penitenziaria; indagini di sopralluogo; identificazione personale. 3° Anno: medicina legale civilistica e canonistica; tossicologia medico-legale; tecniche di laboratorio medico-legale ed ematologia forense; ostetricia e ginecologia forense; elementi di legislazione del lavoro; elementi di medicina del lavoro; medicina delle assicurazioni; medicina legale militare e pensionistica civile. Corso di perfezionamento in neonatologia Art. 305. - È istituito presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Parma un corso di perfezionamento in neonatologia. Il corso ha fini di aggiornamento sul piano teorico, ma soprattutto di perfezionamento clinico-pratico nell'ambito della neonatologia. La durata del corso è annuale, Possono essere ammessi al corso gli aspiranti in possesso di un titolo di specializzazione in pediatria (o clinica pediatrica) o in puericultura. Il numero degli ammessi resta fissato in otto. Art. 306. - Il direttore del corso viene designato di anno in anno dal consiglio di facoltà e può essere confermato. Il personale insegnante è nominato di anno in anno dal consiglio di facoltà su proposta del direttore del corso. Art. 307. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: clinica della gravidanza, del parto normale e a rischio; fisiopatologia e teratologia embriofetale; genetica della patologia cromosomica e delle materie metaboliche congenite; fisiologia neonatale; immunologia neonatale; biochimica neonatale; farmacologia neonatale; patologia neonatale; diagnostica radiologica neonatale; tecniche di laboratorio riguardanti la fisiologia e la patologia neonatale; assistenza al neonato sano ed ammalato; clinica e terapia neonatale; rianimazione e cure intensive neonatali; affezioni chirurgiche del neonato; evoluzione ed esiti della patologia feto-neonatale. Gli insegnamenti vengono impartiti attraverso lezioni, seminari, discussioni cliniche ed integrati da conferenze su argomenti pertinenti a problemi di neonatologia. Art. 308. - L'allievo deve ottemperare obbligatoriamente alla esercitazione pratica nei reparti per la durata di dieci mesi. In tale periodo egli esplicherà esercitazione pratica in sala parto e nei diversi servizi di assistenza e cura del neonato. Art. 309. - Alla fine del corso l'allievo sostiene un esame globale e di profitto con prove teoriche e pratiche e svolge una dissertazione orale su un argomento in campo neonatologico con relativa discussione dinnanzi ad una commissione formata dal direttore e dagli insegnanti del corso. La sessione di esami sarà unica alla fine del corso. All'allievo che ha completato le prove con esito favorevole viene rilasciato un diploma di perfezionamento in neonatologia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1979 PERTINI VALITUTTI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1980 Registro n. 87 istruzione, foglio n. 24
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-31;979#art-25