Art. 21
21 / 25In vigore dal 23 ott 1980
Gli articoli 284, 285, 286 e 287, relativi alla scuola di specializzazione in medicina del lavoro, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in medicina del lavoro
Art. 284. - La scuola di specializzazione in medicina del lavoro conferisce il diploma di specialista in medicina del lavoro.
Art. 285. - La durata del corso di studi è di quattro anni.
Art. 286. - Il numero massimo degli allievi e di cinque per anno di corso e complessivamente di venti iscritti per l'intero corso di studi.
Art. 287. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
igiene del lavoro I;
fisiologia del lavoro ed ergonomia I;
tecnologia industriale;
statistica medica e biometria;
tecniche di laboratorio.
2° Anno:
patologia e clinica delle malattie da lavoro I;
igiene del lavoro II;
fisiologia del lavoro ed ergonomia II;
psicologia del lavoro;
tossicologia industriale;
3° Anno:
patologia e clinica delle malattie da lavoro II;
prevenzione degli infortuni e delle malattie da lavoro I;
epidemiologia delle malattie da lavoro;
radiobiologia e radioprotezione;
dermatologia professionale.
4° Anno:
patologia e clinica delle malattie da lavoro III;
prevenzione degli infortuni e delle malattie da lavoro II;
pronto soccorso;
medicina legale e delle assicurazioni;
organizzazione dei servizi di medicina ed igiene del lavoro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-31;979#art-21