Art. 21

Art. 21

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In vigore dal 23 ott 1980
Gli articoli 284, 285, 286 e 287, relativi alla scuola di specializzazione in medicina del lavoro, sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in medicina del lavoro Art. 284. - La scuola di specializzazione in medicina del lavoro conferisce il diploma di specialista in medicina del lavoro. Art. 285. - La durata del corso di studi è di quattro anni. Art. 286. - Il numero massimo degli allievi e di cinque per anno di corso e complessivamente di venti iscritti per l'intero corso di studi. Art. 287. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: igiene del lavoro I; fisiologia del lavoro ed ergonomia I; tecnologia industriale; statistica medica e biometria; tecniche di laboratorio. 2° Anno: patologia e clinica delle malattie da lavoro I; igiene del lavoro II; fisiologia del lavoro ed ergonomia II; psicologia del lavoro; tossicologia industriale; 3° Anno: patologia e clinica delle malattie da lavoro II; prevenzione degli infortuni e delle malattie da lavoro I; epidemiologia delle malattie da lavoro; radiobiologia e radioprotezione; dermatologia professionale. 4° Anno: patologia e clinica delle malattie da lavoro III; prevenzione degli infortuni e delle malattie da lavoro II; pronto soccorso; medicina legale e delle assicurazioni; organizzazione dei servizi di medicina ed igiene del lavoro.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-31;979#art-21