Art. 18
18 / 25In vigore dal 23 ott 1980
Gli articoli 266, 267, 268, 269, 270, 271 e 272, relativi alla scuola di specializzazione in nefrologia medica, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in nefrologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:
Scuola di specializzazione in nefrologia
Art. 266. - La scuola di specializzazione in nefrologia conferisce il diploma di specialista in nefrologia.
Art. 267. - La durata del corso di studi è di quattro anni.
Art. 268. - Il numero massimo degli allievi è complessivamente di trenta iscritti per l'intero corso di studi.
Art. 269. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
struttura ed ultrastruttura normale del rene;
aspetti biochimici della funzione renale;
fisiologia renale;
microbiologia ed immunologia applicate alla nefrologia;
genetica applicata alla nefrologia;
semeiotica renale I.
2° Anno:
struttura ed ultrastruttura patologica del rene;
patologia del ricambio idroelettrolitico;
insufficienza renale;
rene e ipertensione arteriosa;
semeiotica renale II;
nefropatie tubulari.
3° Anno:
nefropatie glomerulari;
nefropatie interstiziali;
nefropatie vascolari;
terapia dietetica e dialitica I;
farmacologia d'interesse nefrologico.
4° Anno:
nefrouropatie calcolotiche, malformative e neoplastiche;
terapia dietetica e dialitica II;
fisiopatologia e clinica del trapianto renale;
aspetti di nefrologia nell'età pediatrica;
problemi chirurgici in nefrologia;
terapia medica delle nefropatie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-31;979#art-18