Art. 18

Art. 18

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In vigore dal 23 ott 1980
Gli articoli 266, 267, 268, 269, 270, 271 e 272, relativi alla scuola di specializzazione in nefrologia medica, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in nefrologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi: Scuola di specializzazione in nefrologia Art. 266. - La scuola di specializzazione in nefrologia conferisce il diploma di specialista in nefrologia. Art. 267. - La durata del corso di studi è di quattro anni. Art. 268. - Il numero massimo degli allievi è complessivamente di trenta iscritti per l'intero corso di studi. Art. 269. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: struttura ed ultrastruttura normale del rene; aspetti biochimici della funzione renale; fisiologia renale; microbiologia ed immunologia applicate alla nefrologia; genetica applicata alla nefrologia; semeiotica renale I. 2° Anno: struttura ed ultrastruttura patologica del rene; patologia del ricambio idroelettrolitico; insufficienza renale; rene e ipertensione arteriosa; semeiotica renale II; nefropatie tubulari. 3° Anno: nefropatie glomerulari; nefropatie interstiziali; nefropatie vascolari; terapia dietetica e dialitica I; farmacologia d'interesse nefrologico. 4° Anno: nefrouropatie calcolotiche, malformative e neoplastiche; terapia dietetica e dialitica II; fisiopatologia e clinica del trapianto renale; aspetti di nefrologia nell'età pediatrica; problemi chirurgici in nefrologia; terapia medica delle nefropatie.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-31;979#art-18