Art. 17
17 / 25In vigore dal 23 ott 1980
Gli articoli 262, 263, 264 e 265, relativi alla scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in odontostomatologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in odontostomatologia
Art. 262. - La scuola di specializzazione in odontostomatologia conferisce il diploma di specialista in odontostomatologia.
Art. 263. - La durata del corso di studi è di tre anni.
Art. 264. - Il numero massimo degli allievi è di cinque per anno di corso e complessivamente di quindici iscritti per l'intero corso di studi.
Art. 265. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
embriologia ed anatomia dentaria maxillo-facciale;
microbiologia ed igiene orale;
farmacologia;
patologia odontostomatologica;
odontotecnica;
anestesia e chirurgia stomatologica;
odontoiatria conservativa (biennale) I;
esercitazioni pratiche.
2° Anno:
odontoiatria conservativa II;
clinica protesica dentaria e maxillo-facciale (biennale) I;
parodontologia (biennale) I;
anatomia ed istopatologia odontostomatologica;
odontoiatria infantile;
radiologia odontostomatologica;
ortopedia dento-maxillo-facciale (biennale) I;
chirurgia maxillo-facciale (biennale) I;
esercitazioni pratiche.
3° Anno:
clinica odontostomatologica;
chirurgia maxillo-facciale II;
medicina legale odontostomatologica e delle assicurazioni;
ortopedia dento-maxillo-facciale II;
clinica protesica dentaria e maxillo-facciale II;
paradontologia II;
esercitazioni pratiche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-31;979#art-17