Art. 17

Art. 17

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In vigore dal 23 ott 1980
Gli articoli 262, 263, 264 e 265, relativi alla scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in odontostomatologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in odontostomatologia Art. 262. - La scuola di specializzazione in odontostomatologia conferisce il diploma di specialista in odontostomatologia. Art. 263. - La durata del corso di studi è di tre anni. Art. 264. - Il numero massimo degli allievi è di cinque per anno di corso e complessivamente di quindici iscritti per l'intero corso di studi. Art. 265. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: embriologia ed anatomia dentaria maxillo-facciale; microbiologia ed igiene orale; farmacologia; patologia odontostomatologica; odontotecnica; anestesia e chirurgia stomatologica; odontoiatria conservativa (biennale) I; esercitazioni pratiche. 2° Anno: odontoiatria conservativa II; clinica protesica dentaria e maxillo-facciale (biennale) I; parodontologia (biennale) I; anatomia ed istopatologia odontostomatologica; odontoiatria infantile; radiologia odontostomatologica; ortopedia dento-maxillo-facciale (biennale) I; chirurgia maxillo-facciale (biennale) I; esercitazioni pratiche. 3° Anno: clinica odontostomatologica; chirurgia maxillo-facciale II; medicina legale odontostomatologica e delle assicurazioni; ortopedia dento-maxillo-facciale II; clinica protesica dentaria e maxillo-facciale II; paradontologia II; esercitazioni pratiche.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-31;979#art-17