Art. 11

Art. 11

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In vigore dal 23 ott 1980
Gli articoli 214 e 215, relativi alla scuola di specializzazione in neurologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in neurologia Art. 214. - La scuola di specializzazione in neurologia conferisce il diploma di specialista in neurologia. La durata del corso di studi è di quattro anni. Il numero massimo degli allievi è di quindici per anno di corso e complessivamente di sessanta iscritti per l'intero corso di studi. Art. 215. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: anatomia ed istologia del sistema nervoso; fisiologia del sistema nervoso; biochimica del sistema nervoso; genetica (elementi); psicologia generale; psicopatologia; semeiotica psichiatrica. 2° Anno: anatomia ed istologia patologica del sistema nervoso; semeiotica neurologica; patologia speciale diagnostica neurologica I; neuroradiologia; endocrinologia e neurologia vegetativa. 3° Anno: patologia speciale e diagnostica neurologica II; clinica neurologica e terapia I; elettroencefalografia, elettromiografia, elettrodiagnostica ed elettroterapia; neuro-oftalmologia; neuro-otologia; esami di laboratorio. 4° Anno: clinica neurologica e terapia II; neurochirurgia; teoria e clinica della riabilitazione; neurotraumatologia anche sotto l'aspetto della medicina legale; neurologia in rapporto alla patologia internistica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-31;979#art-11