Art. 11
11 / 25In vigore dal 23 ott 1980
Gli articoli 214 e 215, relativi alla scuola di specializzazione in neurologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in neurologia
Art. 214. - La scuola di specializzazione in neurologia conferisce il diploma di specialista in neurologia.
La durata del corso di studi è di quattro anni. Il numero massimo degli allievi è di quindici per anno di corso e complessivamente di sessanta iscritti per l'intero corso di studi.
Art. 215. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
anatomia ed istologia del sistema nervoso;
fisiologia del sistema nervoso;
biochimica del sistema nervoso;
genetica (elementi);
psicologia generale;
psicopatologia;
semeiotica psichiatrica.
2° Anno:
anatomia ed istologia patologica del sistema nervoso;
semeiotica neurologica;
patologia speciale diagnostica neurologica I;
neuroradiologia;
endocrinologia e neurologia vegetativa.
3° Anno:
patologia speciale e diagnostica neurologica II;
clinica neurologica e terapia I;
elettroencefalografia, elettromiografia, elettrodiagnostica ed elettroterapia;
neuro-oftalmologia;
neuro-otologia;
esami di laboratorio.
4° Anno:
clinica neurologica e terapia II;
neurochirurgia;
teoria e clinica della riabilitazione;
neurotraumatologia anche sotto l'aspetto della medicina legale; neurologia in rapporto alla patologia internistica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-31;979#art-11